Art.. 1 (Definizione) .........................................................................
La Società Italiana di Microbiologia (SIM) è una libera associazione, senza fini di lucro, che riunisce i cultori delle varie branche delle discipline microbiologiche.
La Società Italiana di Microbiologia (scienza dei microbi: alghe, batteri, funghi, protozoi, virus) ha una lunga tradizione associativa che risale al 2 Aprile 1962, data del suo primo atto costitutivo.
Art. 2 (Sede) ...................................................................................
La sede dell'Associazione è fissata dal Presidente, oggi presso la Segreteria Esecutiva , Via Sannio, 4 20137 Milano, riservandosi la facoltà di spostarla, all'occorrenza, in altra sede.
Art. 3 (Finalità) ................................................................................
La Società Italiana di Microbiologia si propone di
associare i cultori delle scienze microbiologiche
promuovere ed incoraggiare gli studi delle scienze microbiologiche.
indire congressi, convegni e corsi di aggiornamento per le discipline microbiologiche.
favorire i rapporti culturali nazionali ed internazionali nel campo delle scienze microbiologiche
tenere rapporti con le Associazioni a carattere scientifico che coltivino interessi affini;
fornire le necessarie competenze e consulenze agli organi nazionali, regionali e locali per l'organizzazione ed il coordinamento di ogni iniziativa nei settori di interesse microbiologico;
dare supporto alle potenziali aree di crescita delle scienze microbiologiche quali la biotecnologia, la microbiologia nell'ambito della protezione dell'ambiente, la diagnostica microbiologica avanzata, la microbiologia degli alimenti, etc.
integralmente recepisce e fa proprie tutte le direttive e quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 31.05.2004, pubblicato nella G.U. del 2.07.2004.
la Società Italiana di Microbiologia non ha finalità sindacali.
per realizzare le su elencate finalità la SIM si impegna a:
curare la divulgazione delle conoscenze nell'ambito delle scienze microbiologiche anche promuovendone l'inserimento nei programmi di insegnamento pre e post universitario;
prendere le necessarie iniziative nel campo editoriale
fare propria la dichiarazione Europea per la Microbiologia prodotta dalla Federazione della Società di Microbiologia d'Europa (FEMS) nel 2003.
Predisporre e regolamentare l'impiego di sistemi di verifica del tipo e della qualità di tutte le attività svolte a fini formativi.
Art. 4. (Soci) ....................................................................................
Possono essere soci sia persone fisiche sia Enti o Associazioni, interessate allo studio nel campo delle scienze microbiologiche.
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: ordinari, onorari, sostenitori.
(Soci ordinari)
Possono chiedere di diventare Soci ordinari i cultori in possesso di titoli comprovanti un interesse e/o una documentata esperienza professionale per una qualsivoglia branca nel campo delle scienze microbiologiche.
I Soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
(Soci onorari)
Possono essere nominati Soci onorari, con le modalità stabilite nel regolamento, coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo delle Scienze Microbiologiche.
(Soci sostenitori)
Possono chiedere di diventare Soci sostenitori le persone, gli Enti, le Associazioni e le Aziende che condividono e siano interessati a sostenere gli scopi della SIM.
I soci sostenitori non possono ricoprire cariche sociali, né concorrere alla loro elezione; godono di tutti gli altri diritti.
Art. 5 (Decadenza da socio) ..............................................................
La perdita della qualità di Socio avviene per i seguenti motivi:
dimissioni, da inoltrare per iscritto al Segretario nazionale;
mancato versamento della quota sociale per un biennio;
pronuncia del Collegio dei probiviri secondo la procedura stabilita dal Regolamento causata da motivi deontologici o per aver agito in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione o per aver riportato condanna penale per delitti dolosi di particolare gravità.
Art. 6 (Organi) .................................................................................
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
La Giunta Esecutiva
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 7 (Assemblea) ...........................................................................
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art.4, con i diritti propri di ciascuna categoria.
Compiti dell'Assemblea sono:
Approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
Eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
Determinare gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
Approvare proposte di massima relative ai programmi di attività dell'Associazione;
Eleggere i Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
Approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo..
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno e la presiede.
L'Assemblea ordinaria ha luogo, preferibilmente, in concomitanza con lo svolgimento del Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal regolamento.
In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, secondo le modalità previste nel regolamento.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio non potrà avere più di due deleghe.
Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario Generale Tesoriere. I verbali delle assemblee devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci.
Art. 8 (Consiglio direttivo) .................................................................
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
Il Consiglio direttivo è composto da 29 membri eletti, secondo le modalità previste nel Regolamento.
Nel Consiglio direttivo le varie branche della Microbiologia, saranno rappresentate, secondo la seguente distribuzione:
Agraria 3 membri
Farmacia 3 membri
Industria 1 membro
Medicina e Chirurgia 15 membri
Sanità pubblica 2 membri
Scienze 3 membri
Veterinaria 2 membri
I membri eletti sono rieleggibili una sola volta.
Fanno parte del Consiglio direttivo con diritto di voto, in aggiunta ai membri eletti, l'ultimo Past-President e l'eventuale Presidente Onorario nominato su proposta del Presidente. Ne fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario generale- Tesoriere e i membri della Giunta Esecutiva .
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.
Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed, in particolare, ha le seguenti funzioni principali, che esercita collegialmente:
Guidare ed amministrare l'Associazione;
Proporre all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
Curare i rapporti con le strutture sanitarie nazionali e con le altre Associazioni scientifiche interessate alla Microbiologia;
Eleggere il Presidente e su proposta di quest'ultimo eleggere 2 Vicepresidenti, un Segretario generale Tesoriere, una Giunta Esecutiva di non più di 7 membri che affiancheranno il Presidente nella conduzione della Società
Promuovere la costituzione delle Sezioni Regionali e, quindi, coordinare, valutare ed approvare la loro attività;
Nominare i Delegati Regionali, con le modalità stabilite dal Regolamento;
Dare attuazione alle eventuali deliberazioni di contenuto disciplinare adottate dal Collegio dei Probiviri;
Coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
Approvare la proposta di bilancio preventivo e del conto consuntivo, predisposti dal Segretario Generale - Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea;
Proporre all'Assemblea i nominativi degli eventuali Soci onorari;
Stabilire l'ammontare della quota sociale;
Adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi dell'Associazione.
Art. 9 ( Presidente) ..........................................................................
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è il garante dell'applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. E' eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto (3 anni) e per i successivi 3 anni partecipa alla riunione del Direttivo e della Giunta Esecutiva in qualità di Past-President.
Il Presidente ha le seguenti principali attribuzioni:
Propone la nomina di 2 Vice Presidenti e del Segretario generale Tesoriere
Propone al Consiglio Direttivo i componenti della Giunta Esecutiva;
Convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, e la Giunta Esecutiva.
Coordina i lavori del Consiglio direttivo e cura che vengano attuate le deliberazioni dell'Assemblea;
Conferisce deleghe a singoli membri del Consiglio direttivo per la trattazione di affari determinanti, dandone comunicazione al Consiglio medesimo;
Adotta in via d'urgenza ogni iniziativa ritenuta necessaria a salvaguardare la funzionalità e gli interessi dell'Associazione, fatta salva la ratifica da parte della Giunta Esecutiva e del Consiglio direttivo, al cui esame il provvedimento dovrà essere sottoposto nella prima riunione successiva.
Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dai 2 Vice Presidenti che volta per volta su sua indicazione lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
Art. 10 (Giunta esecutiva) .................................................................
La Giunta Esecutiva è costituita da sette membri, eletti su proposta del Presidente, tra i componenti il Consiglio Direttivo.
Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Presidente onorario, l'ultimo Past-President, i Vice Presidenti, il Segretario generale- Tesoriere.
La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente nella gestione dell'associazione.
Ha la medesima durata del Consiglio direttivo vigente al momento della nomina.
Art. 11 (Collegio dei Probiviri) ............................................................
Il Collegio dei Probiviri è l'organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento. E' costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, . Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
Deliberare in merito a controversie tra soci o tra soci e l'Associazione;
Proporre la decadenza dei soci per motivi deontologici e/o disciplinari;
Relazionare all'Assemblea, ove lo ritenga necessario od opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture dell'Associazione.
Art. 12 (Collegio dei Revisori dei Conti) ...............................................
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo che controlla e convalida la regolarità degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione. E' costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dal Regolamento: Dure in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Compiti dei Revisori dei Conti sono:
Controllare la regolarità degli atti amministrativi e contabili posti in essere dai competenti organi dell'Associazione;
Esprimere all'Assemblea il proprio parere sul bilancio preventivo presentato dal Consiglio direttivo;
Relazionare all'Assemblea sulla convalida del rendiconto finanziario preparato dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio direttivo;
Esprimere parere sull'attività finanziaria delle Sezioni Regionali
Art. 13 ( Segretario generale Tesoriere) ...........................................
Il Segretario generale Tesoriere è proposto dal Presidente fra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Il Segretario generale Tesoriere:
Coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione;
Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei soci e delle loro cariche o attività all'interno dell'Associazione;
Cura l'elenco delle iniziative nazionali e regionali dell'Associazione, con i nomi dei relativi responsabili;
Conserva ed aggiorna l'archivio dell'Associazione;
Redige e sottoscrive i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
Cura i collegamenti con i Delegati regionali. E' il depositario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili;
Predispone i bilanci preventivo e consuntivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ed a quello del Collegio dei Revisori dei Conti;
Presenta ed illustra all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
Provvede alla riscossione delle quote sociali;
Vigila su tutti gli aspetti finanziari dell'Associazione, riferendone al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo.
Art. 14 (Cariche sociali) .....................................................................
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.
Art. 15 (Sezioni regionali) ..................................................................
I soci dell'Associazione appartenenti ad una stessa Regione o a più Regioni limitrofe possono organizzarsi in Sezioni Regionali, con le finalità proprie dell'Associazione medesima.
La guida di ogni Sezione Regionale spetta ad un Delegato Regionale, nominato dalla Giunta Esecutiva con le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 16 (Delegato regionale) ..............................................................
Il Delegato regionale rappresenta ufficialmente la Sezione Regionale ed ha la seguente principale attribuzione:
Cura i rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione, attivandosi per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Consiglio medesimo.
Art. 17 (Comitati e gruppi) ................................................................
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Comitati, composti da soci, per lo studio di specifici argomenti o per organizzare attività di particolare interesse per l'Associazione. In ogni caso deve essere costituito il Comitato per l'aggiornamento tecnico-scientifico. I soci possono costituirsi in Gruppi, aventi finalità di studio in una delle branche delle diverse discipline microbiologiche.
Art. 18 ( Risorse finanziarie) ..............................................................
Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
Quote d'iscrizione;
Eventuali fondi di riserva;
Erogazioni, donazioni o lasciti;
Eventuali redditi patrimoniali immobiliari o mobiliari.
L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.
Al termine di ogni esercizio il Segretario Generale - Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli alla approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio annuale preventivo e consuntivo devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l'assemblea.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E' esclusa qualunque attività imprenditoriale, fatte salvo quelle necessarie a condurre le attività previste all'articolo 4 (Finalità).
E' esclusa la possibilità di ricevere contributi economici che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche provenienti attraverso soggetti collegati.
Art. 19 (Scioglimento) ......................................................................
L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci ordinari aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell'Assemblea approvata a maggioranza di almeno 2/3 dei soci ordinari aventi diritto al voto.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 indirà un'Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l'Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti e per lo scioglimento dell'Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 dei soci ordinari presenti o rappresentati.
In caso di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 (Modifiche statutarie) ............................................................
Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea su proposta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei soci ordinari.
Le votazioni per le modifiche statutarie devono avvenire con le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 21 (Regolamento) ......................................................................
Al presente Statuto deve essere associato un Regolamento esplicativo degli indirizzi generali esposti negli articoli precedenti: Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o dall'Assemblea con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Art. 22 (Norme Transitorie) ...............................................................
Il presente Statuto, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea, entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2005.
Gli organi sociali vigenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza stabilita dal precedente Statuto.
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